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Sez. L, Sentenza n. 11089 del 03/07/2012 (Rv. 623173 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Svolgimento a titolo gratuito di attività oggettivamente riconducibile al lavoro subordinato - Ammissibilità - Finalità di solidarietà e non lucrativa - Prova della gratuità - Necessità - Valutazione del giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623173-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito "affectionis vel benevolentiae causa", caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa, fermo restando che la valutazione al riguardo compiuta dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità, se immune da errori di diritto e da vizi logici. (Fattispecie in tema di militanza politica ideale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)