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Sez. L, Sentenza n. 1833 del 26/01/2009 (Rv. 606320 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Svolgimento a titolo gratuito di attività oggettivamente riconducibile al lavoro subordinato - Ammissibilità - Finalità di solidarietà e non lucrativa - Prova della gratuità - Necessità - Valutazione del giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606320-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito "affectionis vel benevolentiae causa", caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa, fermo restando che la valutazione al riguardo compiuta dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità, se immune da errori di diritto e da vizi logici. (Nella specie, relativa ad una relazione sentimentale tra datore di lavoro ed una dipendente, la S. C. ha confermato la sentenza impugnata che, sulla base delle specifiche circostanze di fatto emerse dall'istruttoria espletata, aveva ritenuto l'esistenza del vincolo di subordinazione, atteso che la convivenza era stata sovente interrotta e non vi era alcuna condivisione del tenore di vita in relazione ai cospicui redditi dell'attività commerciale, avendo beneficiato l'interessata solo di alcune elargizioni, quali l'uso gratuito di un appartamento, il pagamento di qualche debito e il prelevamento gratuito di merce - abiti - dal negozio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 com. 2, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)