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Sez. L, Sentenza n. 11045 del 23/08/2000 (Rv. 539716 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Onerosità o gratuità del rapporto - Volontà delle parti, originaria o desumibile dallo svolgimento del rapporto - Esistenza o meno di cause giustificatrici della gratuità - Rilevanza - Fattispecie relativa a collaborazione per ragioni politiche.
Stato
decisa il 2000-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539716-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

La gratuità o meno delle prestazioni, e la conseguente esclusione di un rapporto di lavoro subordinato o al contrario l'affermazione di tale rapporto, nel concorso degli altri elementi costitutivi, deve essere stabilita alla stregua della volontà originaria delle parti, nonché delle concrete modalità di svolgimento del rapporto, idonee a chiarirla, integrarla o modificarla; in tale quadro assume rilievo precipuo l'esistenza o meno di cause giustificatrici, sul piano giuridico - sociale, della prestazione gratuita (finalità ideali e non lucrative delle prestazioni, ricollegabili, ad esempio, a vincoli di solidarietà familiare, sociale o politica), poiché, in assenza delle stesse a giustificazione di una prestazione oggettivamente configurabile come lavorativa, deve ritenersi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, tenuto anche presente il carattere non decisivo della mera inerzia del prestatore, seppur prolungata nel tempo, nel chiedere un compenso. (Fattispecie relativa a collaborazione prestata per ragioni politiche, sia altruistiche: successo di un partito politico, sia "egoistiche": successo personale in funzione di una carriera politica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)