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Sez. 1, Sentenza n. 2260 del 08/11/2013 Ud. (dep. 20/01/2014) Rv. 258750 - 01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Medesimo fatto - Condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso - Mutamento nelle modalità di partecipazione dell'assetto interno alla cosca, e del numero dei componenti - Preclusione del "ne bis in idem" - Operatività - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258750-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

In tema di applicazione del principio del "ne bis in idem" e di divieti di un secondo giudizio, nel caso di procedimento per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., al fine di escludere la medesimezza del fatto, non rilevano né, dal punto di vista del soggetto, eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività e ruoli), né, dal punto di vista dell'organizzazione, eventuali mutamenti in ordine ai suoi equilibri interni in relazione al numero dei componenti, ma è necessario accertare che il soggetto sia passato ad una diversa organizzazione criminale ovvero che si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure con lo stesso nome ed operanti nello stesso territorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)