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Sez. 1, Sentenza n. 2441 del 27/04/1979 (Rv. 398755 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTO A MEZZO DI ASSEGNO CIRCOLARE ENTRO L'ANNO ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA CONSEGNA O DEL TRASFERIMENTO DAL DEBITORE MEDIANTE GIRATA - NECESSITA - DATA DI RISCOSSIONE DEL TITOLO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398755-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTO A MEZZO DI ASSEGNO CIRCOLARE ENTRO L'ANNO ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA CONSEGNA O DEL TRASFERIMENTO DAL DEBITORE MEDIANTE GIRATA - NECESSITA - DATA DI RISCOSSIONE DEL TITOLO - IRRILEVANZA.*

Al fine della revocatoria fallimentare di un pagamento eseguito a mezzo di assegno circolare, secondo la previsione dell'art 67 secondo comma del RD 16 marzo 1942 n 267, il requisito temporale del compimento di tale atto entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento va riscontrato con riferimento non alla data di riscossione del titolo, ma bensi a quella in cui l'assegno medesimo viene consegnato o trasferito dal debitore mediante girata, atteso che da questo momento, restando il prenditore unico soggetto legittimato all'Esercizio del credito cartolare, si determina definitivamente il depauperamento del solvens, e, quindi, si viola la par condicio creditorum che l'Azione revocatoria tende a ristabilire. (V 3421/77, mass n 386968; (V 3519/75, mass n 377702).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)