Sez. 1, Sentenza n. 3421 del 02/08/1977 (Rv. 386968 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITA DEI CREDITI - TRASFERIMENTO DEL CREDITO AL MOMENTO STESSO DELLA CESSIONE - LIMITI - CESSIONE DI CREDITI FUTURI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITA DEI CREDITI - TRASFERIMENTO DEL CREDITO AL MOMENTO STESSO DELLA CESSIONE - LIMITI - CESSIONE DI CREDITI FUTURI.*
La cessione di credito puo essere stipulata a scopo di garanzia o anche per realizzare effetti minori di quello tipico del trasferimento della titolarita del credito ceduto dal cedente al cessionario, come l'attribuzione a quest'ultimo della mera legittimazione a riscuotere il credito stesso, sia pure anche nel proprio interesse. In ogni caso, l'effetto reale tipico di trasferire il credito al cessionario (o quello minore di attribuirgli la legittimazione a riscuotere) si realizza contestualmente alla conclusione del negozio di cessione, anche se si tratti di cessione non pro soluto ma pro solvendo, la quale ultima importa soltanto che, a differenza dell'altra, il rischio dell'insolvenza del debitore ceduto non si trasferisce al cessionario. Tuttavia l'effetto traslativo immediato e escluso quando la cessione abbia ad oggetto crediti futuri. In tal caso, l'effetto reale - cioe il trasferimento del credito che il negozio, in conformita alla sua caratteristica funzione, tende a realizzare - si verifica solo se e quando il credito ceduto verra ad esistenza. (V 2746/72, mass n 360425).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1265
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)