Sez. 1, Sentenza n. 276 del 06/02/1989 Cc. (dep. 15/02/1989) Rv. 180548 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA EX ART. 254 BIS COD. PROC. PEN. - SCELTA TRA LA CUSTODIA IN CARCERE E MISURA DEGLI ARRESTI DOMICILIARI - CRITERI CUI DEVE ATTENERSI IL GIUDICE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA EX ART. 254 BIS COD. PROC. PEN. - SCELTA TRA LA CUSTODIA IN CARCERE E MISURA DEGLI ARRESTI DOMICILIARI - CRITERI CUI DEVE ATTENERSI IL GIUDICE.*
In base al principio di adeguatezza, espressamente indicato anche nel titolo dell'art. 254 bis cod. proc. pen. (nel testo sostituito dall'art. 15 legge 5 agosto 1988 n. 330) il giudice è tenuto a motivare sulla scelta tra la custodia in carcere e la misura alternativa degli arresti domiciliari con riferimento alla salvaguardia delle esigenze indicate nel comma secondo dell'art. 253 cod. proc. pen. ed alla minore afflizione per l'imputato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 253 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST., Legge 05/08/1988 num. 330 art. 13, Legge 05/08/1988 num. 330 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)