Sez. 1, Sentenza n. 5459 del 18/06/1997 (Rv. 505286 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE | Domanda di dichiarazione tardiva di credito - Accoglimento parziale - Relativo decreto del giudice delegato - Impugnazione - Mezzi - Appello - Necessità - Ricorso straordinario ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE
Nei casi in cui il giudice delegato al fallimento, nonostante la delibazione (anche parzialmente) negativa in ordine alla fondatezza del credito o la sua contestazione da parte del curatore o la assenza di questi dalla udienza, decida con decreto (quindi illegittimamente) sulla domanda di ammissione tardiva di crediti, il provvedimento al di là della forma adottata ha contenuto sostanziale di sentenza. Avverso tale provvedimento non sono esperibili i rimedi endofallimentari astrattamente ipotizzabili - reclamo ex art. 26 legge fall.; opposizione od impugnazione di cui agli artt. 98, 99, 100 legge fall. - ne è esperibile il rimedio del ricorso straordinario per cassazione, dato che - in considerazione della autonomia dei giudizi di dichiarazione tardiva di crediti rispetto alla fase di verificazione e di accertamento, e della loro natura di normali giudizi di cognizione, soggetti, come tali, alle forme ed ai principi del rito ordinario anche per ciò che attiene all'impugnazione di provvedimenti che li definiscono - il decreto illegittimamente adottato può e deve essere impugnato con l'appello.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)