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Sez. 1, Sentenza n. 55 del 05/01/2000 (Rv. 532715 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE | Opposizioni del curatore non accettate dal creditore istante - Provvedimento del giudice delegato di ammissione parziale del credito - Impugnazione - Mezzi - Appello - Necessità- Ricorso straordinario ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532715-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE

Il decreto con il quale il giudice delegato, in sede di dichiarazione tardiva di crediti, in presenza di contestazioni parziali del curatore non accettate dal creditore istante, abbia ammesso solo in parte (eventualmente anche con semplice riguardo al "rango") il credito azionato, ha natura sostanziale di sentenza, ed, essendo intervenuto quando ormai il procedimento di verificazione si è, in ragione delle contestazioni del curatore, automaticamente trasformato (art. 101, comma terzo, seconda parte, della legge fallimentare), in un procedimento ordinario di cognizione, è impugnabile solo con l'appello e non con ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111, comma secondo, della Costituzione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)