Sez. 2, Sentenza n. 14649 del 21/12/2012 Ud. (dep. 28/03/2013) Rv. 255358 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE | Integrazione probatoria - D'ufficio e su richiesta - Legittimità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE
In tema di giudizio abbreviato, al giudice di appello è consentito, a differenza che al giudice di primo grado, disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell'art. 603, terzo comma, cod. proc. pen., potendo le parti sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di appello. (Nella specie la Corte ha ritenuto utilizzabile tale potere in ordine all'acquisizione documentale finalizzata al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)