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Sez. 1, Sentenza n. 44324 del 18/04/2013 Ud. (dep. 31/10/2013) Rv. 258320 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE | Giudizio abbreviato - Appello - Rinnovazione dell'istruttoria in appello - Compatibilità - Sussistenza - Assoluta necessità - Nozione.
Stato
decisa il 2013-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258320-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE

La celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato non impedisce al giudice di appello di disporre d'ufficio, a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., la rinnovazione dell'istruzione ritenuta assolutamente necessaria per giungere ad una decisione, di colpevolezza o di innocenza, attraverso un giudizio più meditato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire. (In motivazione, la Corte ha precisato che, qualora l'attivazione dei poteri officiosi sia sollecitata dal pubblico ministero, l'interesse dell'imputato a vedersi giudicato in base ad un compendio probatorio non completo, ed a bloccare quindi ogni integrazione in senso a lui sfavorevole, non può che soccombere rispetto all'interesse dello Stato alla ricerca della verità, anche a costo di sacrificare l'ulteriore interesse statale alla rapida definizione del processo, perseguito incentivando la scelta del rito abbreviato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)