Sez. L, Sentenza n. 7777 del 07/08/1998 (Rv. 517857 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) | Titolo esecutivo - Interpretazione da parte del giudice dell'opposizione - Interpretazione del giudicato esterno - Sindacabilità - Limiti - Natura del titolo esecutivo - Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 eseguiti nelle forme ordinarie - Irrilevanza ai fini di un diverso ambito di sindacabilità dell'interpretazione dello stesso.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)
Il principio secondo cui l'indagine sul contenuto e l'efficacia del titolo esecutivo giudiziale, compiuta dal giudice adito con l'opposizione all'esecuzione iniziata in forza dal titolo medesimo, connotandosi nell'interpretazione di un giudicato esterno, e quindi in un apprezzamento di fatto, è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per la violazione dei criteri giuridici che regolano l'estensione e i limiti della cosa giudicata, trova applicazione anche quando il titolo giudiziale sia costituito da un provvedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. ed il suo beneficiario, anziché eseguirlo nella forma coattiva diretta abbia preferito avvalersi della normale procedura di esecuzione, nella quale si sia innestata l'opposizione dell'intimato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)