Sez. 3, Sentenza n. 5082 del 03/06/1996 (Rv. 497918 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) | Sentenza costituente titolo esecutivo - Interpretazione del giudice dell'opposizione alla esecuzione - Interpretazione di giudicato esterno - Configurabilità - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)
L'interpretazione della sentenza costituente titolo esecutivo, eseguita dal giudice investito della opposizione, costituisce interpretazione del giudicato esterno al giudizio di opposizione e si risolve, pertanto, in un giudizio di fatto censurabile in Cassazione solo se siano stati violati i criteri giuridici che regolano l'estensione ed i limiti della cosa giudicata o se il procedimento interpretativo seguito dai giudici di merito non sia immune da vizi logici o errori di diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)