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Sez. 1, Sentenza n. 22753 del 12/12/2012 (Rv. 624532 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Società - Notificazione dell'avviso di convocazione - Presso la sede sociale - Necessità - Mancata iscrizione della delibera assembleare di trasferimento - Notifica al legale rappresentante all'unica residenza iscritta al registro delle imprese - Sufficienza.
Stato
decisa il 2012-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624532-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE

In tema di esercizio del diritto di difesa dell'imprenditore nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, è valida la notificazione del decreto di convocazione avanti al tribunale, esperita a mezzo posta presso la sede legale, dove l'ufficiale notificatore abbia proceduto all'accesso restituendo il plico al mittente per essersi trasferita la società debitrice, qualora dal registro delle imprese non risulti l'iscrizione della delibera assembleare di trasferimento e la notificazione sia, necessariamente, eseguita direttamente al legale rappresentante della società, presso la residenza da questi resa nota ai terzi mediante iscrizione al registro delle imprese, essa operando come l'unica opponibile, ai sensi dell'art. 2193 cod. civ.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2193, Cod. Civ. art. 2436, Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)