Sez. L, Sentenza n. 6905 del 14/12/1982 (Rv. 424556 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONE SOCIALE) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO - IN UN MOMENTO POSTERIORE A QUELLO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AMMINISTRATIVA - DIRITTO A PENSIONE - DECORRENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONE SOCIALE) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO - IN UN MOMENTO POSTERIORE A QUELLO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AMMINISTRATIVA - DIRITTO A PENSIONE - DECORRENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
La data di acquisizione del diritto a pensione, in caso di superamento della soglia d'Invalidità pensionabile in epoca successiva a quella della presentazione della domanda amministrativa, non può esser fatta coincidere con quella dell'indagine peritale che ha condotto al relativo accertamento, dovendo invece il giudice del merito stabilire - sulla base di dati oggettivi e con giudizio di ragionevole probabilità - il momento effettivo in cui l'aggravamento del complesso nosologico abbia comportato una riduzione della capacità di guadagno nella misura stabilita, dalla normativa in vigore al tempo dell'aggravamento stesso, per il riconoscimento del diritto alla pensione. (V 3259/81, mass n 414135; (Conf 3259/81, mass n 414136).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)