Sez. L, Sentenza n. 3529 del 29/05/1981 (Rv. 414135 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO - DISCIPLINA EX ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO - DISCIPLINA EX ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*
L'art 24 della legge 3 giugno 1975 n 160, il quale richiede per l'invalidita pensionabile una riduzione della capacita di guadagno a meno di un terzo, non ha efficacia retroattiva e non e, pertanto, applicabile nei giudizi pendenti per situazioni verificatesi prima dell'entrata in vigore della legge medesima (3 giugno 1975), per le quali la soglia dell'invalidita deve essere fissata secondo il criterio di cui all'art 10 RDL n 636 del 1939, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n 160 del 1971 (riduzioni a meno della meta). (Conf 6318/79, mass n 403047; (Conf 610/78, mass n 389917; (Conf 3661/77, mass n 387297).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)