Sez. 5, Sentenza n. 18872 del 07/09/2007 (Rv. 600883 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - MEMORIE DIFENSIVE E DOCUMENTI - DEPOSITO DEI DOCUMENTI | Art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992 - Produzione documentale all'atto del deposito del ricorso - Originale ovvero fotocopia dell'atto impugnato - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - MEMORIE DIFENSIVE E DOCUMENTI - DEPOSITO DEI DOCUMENTI
In tema di contenzioso tributario, la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è disposta soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti previsti dal primo comma dell'art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992, non anche degli atti previsti dal quarto comma dello stesso articolo; ne consegue che l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato può essere prodotto anche in un momento successivo ovvero su impulso del giudice tributario, che si avvalga dei poteri previsti dal quinto comma dell'articolo citato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)