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Sez. 5, Sentenza n. 27837 del 12/12/2013 (Rv. 629871 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - MEMORIE DIFENSIVE E DOCUMENTI - DEPOSITO DEI DOCUMENTI | Regime processuale di cui al previgente art. 15 del d.P.R. n. 636 del 1972 - Omesso deposito, contestualmente al ricorso introduttivo, dell'originale ovvero della fotocopia dell'atto impugnato - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629871-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - MEMORIE DIFENSIVE E DOCUMENTI - DEPOSITO DEI DOCUMENTI

In tema di contenzioso tributario, e con riferimento alle controversie soggette al regime processuale previgente, regolato dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, l'omessa allegazione al ricorso introduttivo del giudizio di una copia o dell'originale dell'atto impugnato in assenza di espressa previsione nell'art. 15 del d.P.R. cit., non ne determina l'inammissibilità, ben potendo, in tal caso, il giudice provvedere d'ufficio all'acquisizione, dell'atto non prodotto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 15 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)