Sez. 2 - , Ordinanza n. 25567 del 12/11/2020 (Rv. 659674 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Riconoscimento dello "status" di rifugiato o della protezione sussidiaria - Cittadino straniero appartenente ad una minoranza etnica o politica - Astensione dalla partecipazione a manifestazioni di dissenso - Rilevanza - Valutazione ai fini dell'accertamento dell'esistenza nel paese di provenienza di discriminazioni e di persecuzioni sulla base dell'etnia e dell'appartenenza politica.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione internazionale, la circostanza che il cittadino straniero, appartenente ad una minoranza etnica o politica, si astenga dalla partecipazione a manifestazioni o ad altre forme di manifestazioni di dissenso per timore di essere perseguitato o di essere arrestato, non esclude la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello "status" di rifugiato o della protezione sussidiaria, ma costituisce un elemento da valutare ai fini dell'accertamento dell'esistenza, nel paese di provenienza, di discriminazioni e di persecuzioni sulla base dell'etnia e dell'appartenenza politica.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251, Costituzione art. 11 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)