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Sez. 1, Sentenza n. 26822 del 20/12/2007 (Rv. 601014 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | "Status" di rifugiato politico - Riconoscimento - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601014-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Presupposti per il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico sono la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e la correlazione di questa con la specifica posizione del richiedente, senza che la prima possa fondarsi sul ricorso al notorio e che possa ricavarsi sillogisticamente la seconda dalla prima, rilevando, invece, la situazione persecutoria di chi (per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita) rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale. Nella specie la S.C. ha confermato il decreto di diniego del giudice di merito, motivato sull'inidoneità di indeterminate fonti di stampa a costituire la ragionevole prova della discriminazione dei curdi in Turchia e sulla mera asserzione dell'appartenenza del richiedente a tale etnia e del conseguente pericolo.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 28/07/1951, Legge 24/07/1954 num. 722, Legge 28/02/1990 num. 39 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1989 num. 416 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)