Sez. 6, Sentenza n. 26627 del 17/04/2024 Ud. (dep. 05/07/2024) Rv. 286842-02
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Vincolo della Sezione semplice - Modifica del quadro normativo - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio di legittimità, il vincolo di rimessione alle Sezioni Unite da parte della Sezione semplice, stabilito dall'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., non opera nel caso in cui, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, muti il quadro legislativo sul quale la stessa si è pronunciata. (In applicazione del principio, la Corte, investita della richiesta di revisione della sentenza di patteggiamento per contrasto tra giudicati, non ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite per avere disatteso il principio di cui a Sez. U "Giangrasso", sul rilievo che l'assoggettabilità della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. al rimedio della revisione è stata prevista dall'art. 3, comma 1, della legge 12 giugno 2003, n. 134).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 618 com. 1, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 66 CORTE COST., Legge 12/06/2003 num. 134 art. 3 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)