Sez. U, Sentenza n. 36072 del 19/04/2018 Cc. (dep. 27/07/2018) Rv. 273549 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - ORDINANZA DI RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE | Disciplina contenuta nell'art. 618, comma 1 bis, cod. proc. pen., introdotta dalla legge n. 103 del 2017 - Ipotesi di rimessione obbligatoria - Applicabilità anche con riferimento a decisioni precedenti alla nuova disposizione - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - ORDINANZA DI RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE
La disposizione prevista dall'art. 618, comma 1 bis, cod. proc. pen., inserita dall'art.1, comma 66, legge 23 giugno 2017, n.103, introduce, al fine di rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, un'ipotesi di rimessione obbligatoria alle sezioni unite, che trova applicazione anche con riferimento alle decisioni intervenute precedentemente all'entrata in vigore della nuova disposizione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 618 com. 1 n. 2, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 66 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)