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Sez. 1, Sentenza n. 17850 del 12/01/2017 Cc. (dep. 07/04/2017) Rv. 270298 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - ORDINANZA DI RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE | Accertato contrasto giurisprudenziale - Concorrente motivo di annullamento del provvedimento impugnato - Rimessione alle Sezioni Unite - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270298-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - ORDINANZA DI RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE

Nel giudizio di cassazione, nell'ipotesi di accertato contrasto giurisprudenziale, la questione controversa non è rimessa alle sezioni unite ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen., se il ricorso può trovare autonoma soluzione in ragione della presenza di un concorrente motivo di annullamento del provvedimento impugnato. (In motivazione la S.C., richiamando il cosiddetto principio della " ragione più liquida" già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, nella giurisdizione civile, ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio al giudice di merito a causa della sua nullità, ritenendo recessiva l'opzione della rimessione alle Sezioni Unite).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 618

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)