diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 14216 del 14/06/2010 (Rv. 613873 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Giudizio di appello - Audizione del minore che abbia compiuto gli anni 12 - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613873-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE

In tema di procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, l'art. 15, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo novellato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, pone l'obbligo di audizione del minore che abbia compiuto i 12 anni esclusivamente nel giudizio di primo grado, mentre il giudice di appello è tenuto soltanto, per il disposto dell'art.17, comma primo, a sentire le parti ed il P.M. , nonchè ad effettuare "ogni altro opportuno accertamento".

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17, Legge 28/03/2001 num. 149 art. 10 CORTE COST., Legge 28/03/2001 num. 149 art. 15, Legge 28/03/2001 num. 149 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)