Sez. 1, Sentenza n. 19202 del 11/09/2014 (Rv. 632556 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Dichiarazione dello stato di adottabilità - Procedimento - Audizione del minore ultradodicenne - Natura e finalità - Possibilità di disporla per il giudice di appello - Configurabilità - Fattispecie.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità, l'audizione del minore ultradodicenne non è un adempimento formale, che una volta espletato non ha necessità di essere rinnovato, ma costituisce una caratteristica strutturale del procedimento, diretta ad accertare le circostanze rilevanti al fine di determinare quale sia l'interesse del minore ed a raccoglierne opinioni e bisogni in merito alla vicenda in cui è coinvolto. Ne consegue che, proseguendo un siffatto accertamento in grado di appello, anche il giudice del gravame può esercitare tale ordinaria facoltà istruttoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, pur avendo correttamente respinto l`eccezione di nullità della decisione di primo grado sul presupposto dell'inesistenza dell'obbligo di una nuova audizione del minore all'esito del procedimento di sospensione, a fronte della richiesta dei ricorrenti di rinnovarla, perché avvenuta anteriormente a tale sospensione e tre anni prima dell'emissione del decreto di adottabilità, aveva omesso di motivarne le ragioni della ritenuta superluità).
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17, Legge 28/03/2001 num. 149 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)