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Sez. 1, Sentenza n. 7959 del 31/03/2010 (Rv. 612611 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Giudizio di appello - Comparizione delle parti in senso processuale - Necessità - Conseguenze - Audizione personale - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612611-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE

In tema di procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, l'art. 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo novellato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, disponendo che la sentenza di primo grado può essere impugnata dinanzi alla corte d'appello dal P.M. e dalle altre parti e che la corte d'appello decide "sentite le parti e il P.M. ed effettuato ogni altro accertamento", fa riferimento alle parti in senso processuale ed al P.M. presso la corte d'appello; quest'ultima può peraltro invitare le parti, ed in particolare i genitori, a comparire personalmente al fine di "ogni opportuno accertamento" e salva la facoltà di queste di comparire per rendere dichiarazioni, rimanendo, comunque, priva di conseguenze giuridiche la loro mancata audizione, sanzionata solo con riguardo al giudizio di primo grado, ex art. 15, primo comma, lett. a) della legge cit., ove il tribunale non l'abbia disposta.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17, Legge 28/03/2001 num. 149 art. 15, Legge 28/03/2001 num. 149 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)