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Sez. 5, Sentenza n. 13660 del 17/01/2011 Ud. (dep. 05/04/2011) Rv. 250164 - 01

DIFESA E DIFENSORI - SOSTITUTO DEL DIFENSORE | Rinuncia al mandato del difensore di fiducia - Nomina di un sostituto, ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. - Illegittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250164-01

DIFESA E DIFENSORI - SOSTITUTO DEL DIFENSORE

A garanzia del principio di continuità della difesa, che si riflette anche nel principio di effettività della stessa, l'intervento del sostituto del difensore ha natura episodica ed è quindi consentito nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio. Pertanto, quando l'impedimento del difensore ha carattere definitivo, come nel caso di rinunzia al mandato, se l'imputato non provvede alla nomina di un difensore di fiducia, il giudice ha l'obbligo di nominare un difensore d'ufficio, pena la sanzione di nullità assoluta ed insanabile nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)