Sez. 1, Sentenza n. 22916 del 11/11/2010 (Rv. 614554 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - NOVAZIONE | Cambiale - Sostituzione con altri titoli di credito - Novazione - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Fondamento.
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - NOVAZIONE
La mera sostituzione di una cambiale con altri titoli di credito non implica, in difetto della prova di una diversa volontà delle parti, una novazione dell'obbligazione e del rapporto cambiario, potendo essa risolversi in una mera dilazione di pagamento o in ragione del disposto dell'art. 1230, 2° comma, cod. civ., il quale esige che la volontà di estinguere l'obbligazione precedente risulti in modo non equivoco.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)