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Sez. 1, Sentenza n. 8029 del 26/06/1992 (Rv. 477955 - 01)

Titoli di credito - Cambiale (o pagherò) - Novazione | Titoli cambiari - Rinnovo - Novazione - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Azione esecutiva in base ai titoli originari - Ammissibilità - Debitore - Eccezione opponibile.
Stato
decisa il 1992-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477955-01

Titoli di credito - Cambiale (o pagherò) - Novazione

Il rilascio di titoli cambiari a rinnovo di altri non implica, in difetto di prova di una diversa volontà delle parti, novazione dell'obbligazione e del rapporto cambiario, potendo risolversi in una mera dilazione del pagamento, e quindi lascia permanere l'efficacia giuridica dei vecchi titoli, con le relative garanzie, tra le quali l'eventuale avallo; conseguentemente il creditore che sia rimasto in possesso dei titoli originari può agire anche esecutivamente in base ad essi, piuttosto che in forza delle cambiali, di rinnovo, salvo il diritto del debitore di opporre al creditore l'eccezione personale derivante dalla concessa dilazione di pagamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)