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Sez. L, Sentenza n. 15825 del 15/12/2000 (Rv. 542670 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - IN GENERE | Domanda nei confronti di impresa successivamente sottoposta a liquidazione coatta amministrativa - Dichiarazione di improseguibilità - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie in tema di domanda di declaratoria di illegittimità di licenziamento disposto da una banca.
Stato
decisa il 2000-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542670-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - IN GENERE

Con riguardo alla domanda proposta nei confronti di un'impresa successivamente sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, la sentenza che dichiara la improseguibilità della domanda stessa, anche se impropriamente redatta in termini di declinatoria di competenza, costituisce una pronuncia di merito, in quanto segue alla verifica della inesistenza delle condizioni e dei presupposti attinenti all'esercizio dell'azione.Pertanto, contro di essa non può essere proposto il regolamento di competenza, ma vanno esperiti gli ordinari mezzi di impugnazione.(Fattispecie in cui era stata richiesta la declaratoria di illegittimità di licenziamento individuale disposto da una banca successivamente assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.)

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 194, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 194, Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 art. 83

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)