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Sez. U, Sentenza n. 380 del 16/01/1991 (Rv. 470506 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Liquidazione - Effetti - Per i creditori | Pretesa creditoria nei confronti di impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa - Divieto di proponibilità o proseguibilità della domanda - Conseguenza - Difetto temporaneo di giurisdizione - Esclusione - Questioni attinenti all'osservanza del divieto - Regolamento preventivo di giurisdizione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1991-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470506-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Liquidazione - Effetti - Per i creditori

Con riguardo a pretesa creditoria nei confronti di un'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa si verifica una situazione d'improponibilità, o, se proposta, d'improseguibilità, della domanda, fino a quando il credito stesso non sia fatto valere nella fase amministrativa di verificazione dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura, non di difetto temporaneo di giurisdizione, trattandosi di un differimento che investe l'esercizio del potere giurisdizionale, non la sua spettanza, con la conseguenza che le questioni attinenti all'osservanza dell'indicato divieto non sono deducibili con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)