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Sez. 2, Sentenza n. 1559 del 24/06/1967 (Rv. 328323 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - SUCCESSIONE - QUALITA DI PARTE NECESSARIA - ESCLUSIONE - FASI DI IMPUGNAZIONE - CHIAMATA IUSSU IUDICIS O AD ISTANZA DI PARTE - INAMMISSIBILITA - INTERVENTO VOLONTARIO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328323-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - SUCCESSIONE - QUALITA DI PARTE NECESSARIA - ESCLUSIONE - FASI DI IMPUGNAZIONE - CHIAMATA IUSSU IUDICIS O AD ISTANZA DI PARTE - INAMMISSIBILITA - INTERVENTO VOLONTARIO - AMMISSIBILITA.*

Il trasferimento a titolo particolare per atto fra vivi del diritto controverso nel corso del processo non rende l'acquirente successore necessario nel rapporto processuale, che, pertanto, legittimamente prosegue fra le parti originarie, ne, nelle fasi di impugnazione, autorizza la chiamata in causa ad istanza di parte o iussu judicis dell'acquirente medesimo, bensi abilita soltanto quest'ultimo a spiegare intervento volontario.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)