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Sez. 2, Sentenza n. 1623 del 04/06/1974 (Rv. 369792 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - ESTROMISSIONE DELL'ALIENANTE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1974-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369792-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - ESTROMISSIONE DELL'ALIENANTE - PRESUPPOSTI.*

Ai sensi dell'art 111 cod proc civ, se nel corso del processo si trasferisce a terzi per atto tra vivi la proprieta del fondo cui si riferisce il diritto reale controverso, il processo prosegue fra le parti originarie, salvo che, essendo intervenuto od essendo stato chiamato in causa l'acquirente, l'alienante chieda ed ottenga di essere estromesso. (V 674'72, mass n 356764; 1559'67, mass n 328323).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)