Sez. L, Sentenza n. 2051 del 20/03/1985 (Rv. 439953 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA DI PASSAGGIO - REITERAZIONE DELLA RENDITA EX ART. 150, QUINTO COMMA, DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DI TALE NORMA - INAMMISSIBILITÀ - EROGAZIONE DELLA RENDITA DA ESSA PREVISTA - CONDIZIONI - AVVENUTA CORRESPONSIONE DELLA RENDITA PER INABILITÀ PERMANENTE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA DI PASSAGGIO - REITERAZIONE DELLA RENDITA EX ART. 150, QUINTO COMMA, DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DI TALE NORMA - INAMMISSIBILITÀ - EROGAZIONE DELLA RENDITA DA ESSA PREVISTA - CONDIZIONI - AVVENUTA CORRESPONSIONE DELLA RENDITA PER INABILITÀ PERMANENTE - ESCLUSIONE.*
In tema di rendita di passaggio, il quinto comma dell'art. 150 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - il quale prevede la reiterazione di tale rendita nel caso in cui anche la seconda lavorazione, non compresa tra quelle di cui all'art. 140, risulti dannosa all'assicurato, influendo sull'ulteriore corso della malattia (silicosi o asbestosi) - è insuscettibile d'interpretazione estensiva, con la conseguenza che l'erogazione da esso prevista presuppone necessariamente che sia stata già concessa la rendita di cui al primo comma dello stesso articolo, non essendo sufficiente l'avvenuta corresponsione della rendita per inabilità permanente. (V 6172/81, mass n 416949).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 140 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 150 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)