Sez. L, Sentenza n. 15515 del 02/07/2009 (Rv. 608947 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Lavoro interinale ex legge n. 196 del 1997 - Reiterazione di contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo concernente il medesimo portatore nei confronti della stessa impresa - Contratti in frode alla legge - Configurabilità - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In materia di rapporto di lavoro "interinale", disciplinato dalla legge 24 giugno 1997 n. 196, la mancata previsione, nell'ambito della predetta legge, di un divieto di reiterazione dei contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo conclusi con lo stesso lavoratore avviato presso la medesima impresa utilizzatrice non esclude che, in tali casi, possano configurarsi ipotesi di contratti in frode alla legge (art. 1344 cod. civ.), allorché la reiterazione costituisca il mezzo, anche attraverso intese, esplicite o implicite, tra impresa fornitrice e impresa utilizzatrice concernenti la medesima persona del prestatore, per eludere la regola della temporaneità dell'occasione di lavoro che connota tale disciplina.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Legge 24/06/1997 num. 196 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)