Sez. 5, Sentenza n. 12049 del 25/05/2009 (Rv. 608272 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) | Invim decennale - Esenzione ex art. 25, secondo comma lettera d) d.P.R. n. 643 del 1972 - Immobile destinato ad affitto d'azienda - Applicazione del beneficio - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI)
In tema di Invim decennale, l'esenzione stabilita per i fabbricati destinati all'esercizio di attività commerciali dall'art. 25, secondo comma, lett. d), primo alinea, del d.P.R. n. 643 del 1972 (nel testo modificato dall'art. 3 della legge n. 694 del 1975), non spetta per un immobile oggetto di contratto di affitto di azienda, in quanto per la concessione del beneficio la norma richiede espressamente che l'attività commerciale sia svolta nell'immobile direttamente dal proprietario o dall'enfiteuta, prevedendo una deroga nel successivo alinea per i fabbricati dati in locazione, soltanto nei confronti delle società che esercitino in via esclusiva attività di locazione finanziaria.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 com. 2 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 694 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)