Sez. 2, Sentenza n. 688 del 29/01/1980 (Rv. 404113 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA - REQUISITI PREVISTI DALL'ART 1444 COD CIV - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA - REQUISITI PREVISTI DALL'ART 1444 COD CIV - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
Il negozio concluso dal rappresentante senza potere non e invalido ma da luogo ad una fattispecie a formazione progressiva perfezionantesi con il verificarsi della condicio iuris costituita dalla ratifica. A tale atto, che esige soltanto la volonta del dominus di far proprio il negozio compiuto dal falsus procurator (la quale deve manifestarsi in maniera chiara ed inequivoca ma non esige una particolare Forma, tanto da poter risultare anche da fatti concludenti, se il negozio rappresentativo non richiede ad substantiam la Forma scritta), sono, pertanto, estranei i requisiti prescritti dall'art 1444 cod civ per la convalida del contratto annullabile. (V 2259/71, mass n 353090; (V 719/65; (V 25/64; (Conf 2314/70, mass n 348504, sulla prima parte; (Conf 1106/70, mass n 346663, sulla seconda parte; (Conf 25/64; (Conf 97/56; (Conf 631/53).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1444
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)