Sez. 1, Sentenza n. 246 del 12/01/1999 (Rv. 522208 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Circolazione con veicolo sprovvisto di copertura assicurativa in violazione dell'art. 193 CDS - Sanzioni applicabili - Confisca del veicolo - Condizioni di efficacia - Fissazione di un termine da parte del Prefetto attraverso apposita ordinanza ingiunzione per la sanatoria assicurativa e sua infruttuosa decorrenza - Necessità - Ricorso al prefetto per l'emanazione della ordinanza ingiunzione contenente anche la fissazione del termine predetto - Onere del trasgressore - Insussistenza - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative irrogate ex art. 193 cod. strada (guida di veicoli senza copertura assicurativa), la confisca del veicolo disposta dal prefetto è destinata ad acquistare efficacia al verificarsi della duplice condizione che l'autorità amministrativa fissi (autonomamente), tramite emissione (obbligatoria) di apposita ordinanza - ingiunzione, un termine per la cosiddetta "sanatoria amministrativa", e che il termine così fissato abbia infruttuoso decorso, non potendo ritenersi sussistente alcun onere, in capo al trasgressore, di ricorrere al prefetto per l'emanazione della predetta ordinanza (così pregiudicando la possibilità di determinazione automatica della sanzione nella misura della metà del massimo della sanzione edittale, ex art. 203, comma terzo cod. strada).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 193, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 193, Cod. Strada art. 202, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 202, Cod. Strada art. 203, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203, Cod. Strada art. 204, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 204, Cod. Strada art. 218, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)