Sez. 6, Sentenza n. 1416 del 22/03/2000 Cc. (dep. 06/07/2000) Rv. 217079 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE | Persona offesa - Mancata richiesta di essere informata - Mancata opposizione - Ricorso per cassazione - Carenza di motivazione e violazione di legge sostanziale denunciate sotto il profilo dell'abnormità - Ammissibilità - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
È inammissibile il ricorso per cassazione - avverso il decreto di archiviazione - proposto dalla persona offesa che non abbia chiesto di essere avvisata ex art. 408 cod. proc. pen., e che non abbia proposto opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal PM. Nè, in tal caso, può dedursi, sotto il profilo della carenza di motivazione e di violazione della legge sostanziale, l'abnormità dell'atto, la quale - presupponendo la violazione dei limiti assegnati dalla legge al provvedimento censurato eliminabile solo attraverso il ricorso per cassazione - sarebbe ravvisabile solo nel caso di assoluta assenza dell'apparato argomentativo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 6 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)