Sez. 7, Ordinanza n. 18071 del 26/02/2008 Cc. (dep. 06/05/2008) Rv. 239834 - 01
GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Violazione di legge sostanziale denunciata sotto il profilo dell'abnormità dell'atto - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - IN GENERE
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa avverso il decreto di archiviazione pronunciato dal giudice di pace a seguito di considerazione delle ragioni prospettate in sede di opposizione, in quanto l'unico vizio denunziabile, in sede di legittimità, avverso detto provvedimento, è la violazione del contraddittorio; mentre non può dedursi, sotto il profilo della violazione di legge sostanziale, l'abnormità dell'atto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)