Sez. 1, Sentenza n. 5689 del 10/11/1995 Cc. (dep. 17/01/1996) Rv. 203434 - 01
Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Richiesta del pubblico ministero - Opposizione della persona offesa | Provvedimento del g.i.p. - Ricorribilità per cassazione - Condizioni - Fattispecie.
Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Richiesta del pubblico ministero - Opposizione della persona offesa
Per il principio della tassatività delle impugnazioni previsto dall'art. 568, primo comma, cod. proc. pen., il provvedimento di archiviazione pronunciato dal g.i.p. su conforme richiesta del P.M. è ricorribile per cassazione, a norma dell'art. 409, comma sesto, stesso codice, soltanto per violazione del contraddittorio. Tuttavia, la ricorribilità per cassazione è sempre prevista contro i provvedimenti abnormi, e cioè contro quei provvedimenti che non siano riconducibili ad alcuno degli schemi disciplinati dallo ordinamento processuale, perché emessi in assoluta carenza di potere o con contenuto avulso da ogni previsione normativa. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso qualsiasi profilo di abnormità, perché relativa a decreto con il quale il g.i.p., rispettate le regole del contraddittorio nei confronti delle persone offese costituitesi parti civili e nei confronti di chi si era opposto alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M., l'aveva accolta ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen.. La S.C. ha anche chiarito che, in tal caso, avendo già il P.M. manifestato, con la richiesta di archiviazione, di non voler esercitare l'azione penale in ordine alla notizia di reato devolutagli, spetta solo al Procuratore Generale presso la Corte di appello valutare se sia il caso di avocare le indagini ed eventualmente esercitare l'azione penale in sostituzione del P.M. gerarchicamente inferiore, avvalendosi delle facoltà riconosciutegli dall'art. 412, commi primo e secondo, cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 412 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)