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Sez. 1, Sentenza n. 8565 del 07/08/1993 (Rv. 483400 - 01)

Appalto (contratto di) - Scioglimento del contratto - Per recesso unilaterale del committente | Motivi del recesso - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1993-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483400-01

Appalto (contratto di) - Scioglimento del contratto - Per recesso unilaterale del committente

Nel rapporto di appalto, sia pubblico che privato, il recesso "ad nutum" del committente rappresenta l'esercizio di un diritto potestativo, riservato alla libera determinazione del recedente e sottratto al controllo di terzi e dell'appaltatore, senza che assumano rilievo i motivi che lo hanno determinato, anche se consistenti nel venir meno dei presupposti dell'appalto (nella specie, a seguito della revoca, da parte della P.A. della concessione ottenuta dal committente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1671, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)