Sez. 2, Sentenza n. 6814 del 13/07/1998 (Rv. 517145 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE | Sfiducia nell'appaltatore conseguente al suo parziale inadempimento - Sufficenza - Necessità di accertare la gravità e l'importanza di tale inadempimento - Esclusione.
APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE
Il recesso del committente dal contratto di appalto senza richiesta di risarcimento del danno, e rimborsando l'appaltatore delle spese affrontate, compensandolo per i lavori eseguiti e risarcendolo per i danni subiti, può esser esercitato in qualsiasi momento ed esser giustificato anche dalla sfiducia successiva alla conclusione del contratto riconducibile ad inadempimento dell'appaltatore, ma senza necessità di accertare, a differenza della risoluzione chiesta ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., l'importanza e la gravità di esso, dovendosi invece esaminare soltanto se l'atto o la condotta del committente sono incompatibili con la prosecuzione del rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1671, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)