Sez. 5, Sentenza n. 27075 del 18/12/2006 (Rv. 595849 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IN GENERE (TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) | Tassa per l'occupazione di spazi ed arre pubbliche (TOSAP) - Rapporti di appalto del servizio di riscossione in essere all'entrata in vigore del d.lgs. n. 507 del 1993 - Disposizioni transitorie - Proroga fino a tutto il 1995 - Limiti - Gestione diretta del servizio da parte del comune - Facoltà di recesso dell'ente locale appaltante - Previsione dell'art. 56, comma 7 - Obbligo di risarcire l'appaltatore - Affermazione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IN GENERE (TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)
In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'art. 56 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel disporre che l'appaltatore del servizio di riscossione della tassa per l'occupazione temporanea, una volta entrate in vigore le nuove norme tributarie sulle occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico, possa ottenere la concessione di detto servizio, a determinate condizioni (comma 1), stabilendo espressamente al comma 7 che i contratti di appalto aventi scadenza nel corso del 1994 siano prorogati sino al 31 dicembre 1994 - termine poi differito di un anno -, sempreché il comune non intenda gestire direttamente il servizio, non prevede alcuna risoluzione automatica del contratto d'appalto in corso, che è anzi prorogato, né impone al comune l'obbligo di risolverlo, ma lascia a questo la facoltà di recesso, qualora intenda gestire direttamente il servizio. Una siffatta facoltà di recesso, riconosciuta in genere all'appaltatore dall'art. 1671 cod. civ. per qualsiasi ragione, "anche se è stata iniziata... la prestazione del servizio", impone al recedente, salvo che sia stato diversamente convenuto fra le parti, di tenere "indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno", ossia di risarcirlo del danno emergente e del lucro cessante da liquidare, secondo i principi regolatori del risarcimento del danno, anche in via equitativa. All'appaltatore spetta, pertanto, il suddetto risarcimento anche quando il committente receda dal contratto per effetto di una disposizione di legge che, innovando (come nella specie) le modalità del servizio (pubblico) concesso in gestione, gliene attribuisca la facoltà.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 56, Cod. Civ. art. 1671
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)