Sez. L, Sentenza n. 6424 del 03/11/1986 (Rv. 448606 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - AGRICOLTORI RIUNITI IN UN ORGANISMO UNITARIO CON CONFERIMENTO AD ESSO DEL PRODOTTO DELLE LORO COLTIVAZIONI AL FINE DI PROCEDERE ALLE OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE E DI VENDITA A COMPLETAMENTO DEL CICLO PRODUTTIVO - NATURA AGRICOLA DELLA ATTIVITÀ DI TALE ORGANISMO - CONFIGURABILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - AGRICOLTORI RIUNITI IN UN ORGANISMO UNITARIO CON CONFERIMENTO AD ESSO DEL PRODOTTO DELLE LORO COLTIVAZIONI AL FINE DI PROCEDERE ALLE OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE E DI VENDITA A COMPLETAMENTO DEL CICLO PRODUTTIVO - NATURA AGRICOLA DELLA ATTIVITÀ DI TALE ORGANISMO - CONFIGURABILITÀ.*
Allorquando gli agricoltori di una determinata zona, anziché procedere singolarmente all'accessoria attività di trasformazione ed alienazione dei loro prodotti (nella specie, vinificazione delle uve e vendita del vino) si riuniscono in un organismo unitario (consorzio, cooperativa, cantina sociale) al quale conferiscono il prodotto delle loro coltivazioni affinché esso provveda, in loro vece, a quelle operazioni di trasformazione e di vendita che altrimenti ciascuno di loro dovrebbe compiere per completare lo sfruttamento del normale ciclo produttivo, l'attività di tale suddetto organismo associativo - pur dotato di autonoma personalità giuridica - rimane sempre connessa alla primaria attività agricola dei produttori associati e conseguentemente ha essa stessa natura agricola ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa, a nulla rilevando che il consorzio, o la cooperativa, o la cantina sociale, quali soggetti distinti dai soci, non posseggano un proprio fondo, ovvero provvedano anche alla lavorazione di uva e mosti acquistati da terzi, sempre che tale attività abbia carattere marginale e comunque indispensabile per lo sfruttamento della produzione dei soci e la loro maggiore utilità. (V 2373/80, mass n 406073; (V 4332/77, mass n 387945).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)