Sez. L, Sentenza n. 1843 del 20/02/1995 (Rv. 490548 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE (SCAMBI DI MANO D'OPERA) | Trasformazione e alienazione dei prodotti conferiti dagli agricoltori in un organismo associativo - Carattere agricolo dell'attività di quest'ultimo - Configurabilità - Condizioni - Criterio della prevalenza - Operatività - Fattispecie relativa a pretesa di un dipendente di un organismo associativo diretta al riconoscimento della qualifica di dirigente industriale.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE (SCAMBI DI MANO D'OPERA)
Allorquando gli agricoltori di una determinata zona, anziché procedere singolarmente all'attività di trasformazione e alienazione dei loro prodotti, quale in particolare la vinificazione delle uve e la vendita del vino, si riuniscono in un organismo unitario - consorzio, cooperativa, cantina sociale - al quale conferiscono il prodotto delle loro coltivazioni affinché esso provveda, in loro vece, a quelle operazioni di trasformazione e di vendita che altrimenti ciascuno di loro dovrebbe porre in essere per completare in normale ciclo produttivo, e vi provveda nel modo più conveniente imposto dagli attuali metodi e sistemi di lavorazione dei prodotti e di organizzazione del loro sfruttamento sul mercato, l'attività di tale organismo associativo, pur dotato di autonoma personalità giuridica, rimane sempre connessa alla primaria attività agricola dei produttori associati e conseguentemente ha essa stessa natura agricola, a nulla rilevando che il consorzio, o la cooperativa, o la cantina sociale, quali soggetti distinti dai soci, non posseggano un proprio fondo, né che provvedano anche alla lavorazione di uva o mosti acquistati da terzi, sempre che tale attività abbia carattere marginale e comunque indispensabile per lo sfruttamento della produzione dei soci e la loro maggiore utilità, dovendosi, al fine di affermare o escludere l'anzidetto carattere, ricorrere al criterio della prevalenza. (Nella specie, sulla base dell'esposto principio, la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva disatteso la pretesa del lavoratore interessato di ottenere il riconoscimento della qualifica di dirigente industriale, in luogo di quella di dirigente di impresa agricola, rilevando in particolare che secondo l'accertamento compiuto nella fase di merito i prodotti acquistati da terzi avevano un'incidenza quantitativa secondaria e, consistendo non in uve ma solo in mosti e correttivi, avevano la funzione di consentire un migliore sfruttamento del prodotto conferito dai soci).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2135, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)