Sez. 3, Sentenza n. 3593 del 25/11/2008 Ud. (dep. 27/01/2009) Rv. 242739 - 01
IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI | Condanna al risarcimento in primo grado ed estinzione del reato in sede di gravame - Necessità di decisione agli effetti civili - Presupposto - Estinzione per amnistia o prescrizione - Estensione in via analogica - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI
Il giudice dell'impugnazione, che dichiari estinto il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, decide ai soli effetti delle disposizioni civili, sempre che l'estinzione del reato sia dichiarata per amnistia o per prescrizione, e non può provvedere allo stesso modo in caso di estinzione del reato urbanistico per sanatoria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)