Sez. 3, Sentenza n. 6198 del 21/12/1994 Ud. (dep. 30/05/1995) Rv. 202531 - 01
Edilizia - In genere | Estinzione del reato e decisione agli effetti civili - Applicazione della norma dell'art. 578 cod. proc. pen. - Presupposto: estinzione del reato per amnistia o per prescrizione - Estinzione per sanatoria - Estensione del presupposto per via analogica - Possibilità - Esclusione.
Edilizia - In genere
Presupposto per l'applicazione della norma dell'art. 578 cod. proc. pen. - secondo cui quando è stata pronunciata condanna dell'imputato al risarcimento dei danni cagionati dal reato il giudice dell'impugnazione che dichiari estinto il reato decide tuttavia sulla impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili - è che l'estinzione del reato sia dichiarata per amnistia o per prescrizione: tale presupposto non può essere esteso per via analogica all'estinzione del reato urbanistico per sanatoria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 578, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)