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Sez. 6, Sentenza n. 3284 del 25/11/2009 Ud. (dep. 26/01/2010) Rv. 245876 - 01

IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI | Sentenza di condanna al risarcimento del danno - Obbligo del giudice del gravame di decidere sull'impugnazione agli effetti civili - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245876-01

IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI

Il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado รจ intervenuta condanna, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili ed a tal fine i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno dalla mancanza di prova della innocenza degli imputati secondo quanto previsto dall'art. 129, secondo comma, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)