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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11832 del 09/06/2016 (Rv. 640018 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Omessa dichiarazione - Incarico affidato ad un professionista - Esonero da responsabilità del contribuente - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640018-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di dichiarazione dei redditi, il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.

Riferimenti normativi: DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)